1. Per le cessioni aventi ad oggetto pneumatici (v.d. 4011.10.000; v.d. 4011.20.100; v.d. 4011.20.900) opera la solidarietà nel pagamento dell'imposta sul valore aggiunto tra il cedente e il cessionario, qualora siano soggetti passivi d'imposta, prevista dall'articolo 60-bis, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede ad adeguare alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005.
1. Per finalità di tutela dell'ambiente, a chi acquista in unica soluzione almeno quattro pneumatici ricostruiti, da destinare allo stesso veicolo, è concessa l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica relativa al medesimo veicolo, per il periodo di un'annualità.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'ammontare della tassa automobilistica è corrisposto all'acquirente dal venditore degli pneumatici, che lo recupera mediante credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla